Art. 4. Domande di partecipazione 1. La domanda di partecipazione, redatta in carta libera, utilizzando il modello allegato al presente bando, deve essere inoltrata al magnifico rettore dell'Universita' degli studi di Pavia entro il giorno 28 luglio 2003, con una delle seguenti modalita': a) spedizione a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: magnifico rettore dell'Universita' degli studi di Pavia - strada Nuova n. 65 - 27100 Pavia; b) consegna all'ufficio protocollo dell'Universita' degli studi di Pavia, sito al primo piano del Palazzo Centrale - strada Nuova n. 65 - aperto al pubblico con il seguente orario: dal lunedi' al venerdi' dalle ore 9 alle ore 12. 2. Alle domande di partecipazione trasmesse a mezzo posta o consegnate da persona diversa dal sottoscrittore dovra' essere allegata la fotocopia di un documento di identita' in corso di validita'. 3. Per il rispetto del termine di cui al comma 1, fara' fede il timbro dell'ufficio postale accettante l'invio ovvero dell'ufficio protocollo ricevente la domanda. 4. Nella domanda di partecipazione, da redigersi in lingua italiana, il candidato dovra' dichiarare sotto la propria responsabilita' ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: a) le proprie generalita', la data ed il luogo di nascita, il codice fiscale, la residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso, specificando il codice di avviamento postale, il numero telefonico, l'eventuale numero di fax e l'eventuale indirizzo di posta elettronica. I cittadini stranieri devono indicare un recapito in Italia quale domicilio eletto ai fini del concorso; b) la propria cittadinanza; c) l'esatta denominazione del concorso di dottorato, ed eventualmente il curriculum specialistico, a cui intende partecipare; d) la laurea o la laurea specialistica posseduta o che si conseguira', nonche' la data e l'universita' presso la quale e' stata o si prevede verra' conseguita la laurea o la laurea specialistica, ovvero il titolo accademico equipollente conseguito presso una universita' straniera, nonche' la data dell'eventuale decreto rettorale con il quale e' stata dichiarata l'equipollenza, oppure, nel caso in cui il titolo straniero non sia stato dichiarato equipollente, richiesta di dichiarazione di equipollenza, corredata dei documenti (copia del diploma di laurea munito della dichiarazione di valore, certificato con indicazione delle prove sostenute e relativa valutazione, ecc.) utili a consentire al collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza ai soli fini dell'ammissione ai corsi di dottorato (i documenti dovranno essere presentati secondo le modalita' di cui all'art. 2 comma 4); e) di concorrere ai posti in soprannumero, senza borsa di studio, previa valutazione dei titoli da parte della commissione giudicatrice (solo per i candidati stranieri residenti all'estero); f) l'eventuale assegno di ricerca di cui e' titolare; g) l'eventuale dipendenza da una pubblica amministrazione; h) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti; i) le lingue straniere conosciute; j) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito; k) di aver preso visione della normativa prevista dal bando di concorso. 5. I candidati stranieri residenti all'estero che intendono essere ammessi al corso di dottorato, in soprannumero e senza borsa di studio, secondo il disposto dell'art. 3, devono allegare alla domanda di partecipazione al concorso la seguente documentazione: a) il proprio curriculum scientifico-professionale; b) l'elenco delle pubblicazioni, dettagliato secondo le modalita' internazionali, comprensivo di tutti gli autori; c) le pubblicazioni di cui al precedente punto b); d) altri eventuali documenti o titoli ritenuti utili ai fini del concorso. 6. Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati portatori di handicap devono inoltrare, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni, esplicita richiesta riguardo l'ausilio necessario, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove di esame. 7. Ogni domanda di partecipazione potra' fare riferimento ad un unico corso di dottorato. 8. Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici, delle dichiarazioni indicate nel presente articolo, dell'esatta denominazione del concorso di dottorato cui si intende partecipare, nonche' quelle prodotte oltre il termine indicato nel comma 1. Non saranno altresi' prese in considerazione le domande presentate da candidati stranieri residenti all'estero prive della documentazione indicata nel comma 5. Ai candidati la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile sara' data comunicazione dell'esclusione dal concorso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 9. L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.