Art. 5.

                      Commissione giudicatrice

    1.  Le  commissioni  giudicatrici  dei  concorsi di ammissione ai
corsi di dottorato di cui all'art. 1 sono formate e nominate ai sensi
dell'art. 12  del  «Regolamento  in  materia di dottorato di ricerca»
dell'Universita'   degli   studi   di   Pavia.  Ciascuna  commissione
giudicatrice  e' composta da tre commissari scelti fra i docenti ed i
ricercatori    universitari    di    ruolo    afferenti   alle   aree
scientifico-disciplinari   alle   quali  si  riferisce  il  corso  di
dottorato.  A questi possono essere aggiunti non piu' di due esperti,
anche  stranieri,  scelti  nell'ambito  degli  enti e delle strutture
pubbliche  e  private  di  ricerca;  la  nomina  di  tali  esperti e'
obbligatoria  nel  caso  di convenzioni od intese con piccole e medie
imprese.
    2.   La  commissione  giudicatrice  e'  tenuta  a  concludere  le
operazioni  concorsuali  entro sessanta giorni dalla data del decreto
rettorale di nomina.