Art. 6. Procedura di selezione 1. L'ammissione ai corsi di dottorato di cui all'art. 1 avviene previo superamento di una idonea procedura di selezione intesa ad accertare la preparazione, la capacita' e l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica. 2. L'esame di ammissione consiste in una prova scritta ed in un colloquio, comprensivo di una prova di conoscenza di una lingua straniera scelta dal candidato ed indicata nella domanda di partecipazione al concorso. Per la valutazione di ciascun candidato, la commissione giudicatrice dispone di trenta punti per ognuna delle due prove. 3. La prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su argomenti afferenti alle materie del dottorato. 4. La commissione giudicatrice determina il tempo a disposizione dei candidati per l'espletamento della prova scritta. Il tempo concesso ai candidati per lo svolgimento dell'elaborato non puo' essere inferiore a novanta minuti ne' eccedere le sei ore. 5. E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova scritta con una votazione non inferiore a ventuno punti. La commissione giudicatrice rendera' noto ai candidati l'esito della prova scritta prima dello svolgimento del colloquio. A tal fine, il giorno della prova scritta la commissione giudicatrice comunichera' ai candidati le modalita' con cui potranno prendere visione dell'elenco degli ammessi al colloquio. 6. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione non inferiore a ventuno punti. 7. Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno nella prova stessa. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione giudicatrice, e' affisso nel medesimo giorno all'albo della facolta' o del dipartimento presso cui si e' svolta la prova. 8. Al termine dei propri lavori, la commissione giudicatrice redige apposito verbale contenente i criteri di valutazione, i giudizi individuali, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito. La graduatoria di merito, espressa in trentesimi, e' formata, in ordine decrescente, sulla base della media delle votazioni conseguite da ciascun candidato nella prova scritta e nel colloquio. In caso di parita' nella graduatoria generale di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e successive modifiche. 9. Gli atti relativi alla procedura concorsuale sono trasmessi al rettore a cura del presidente della commissione giudicatrice. 10. Il diario delle prove di ammissione, riportato all'art. 1 del bando di concorso, costituisce notifica agli interessati. I candidati riceveranno comunicazione relativa alla convocazione per le prove scritte ed orali solo se le date gia' precisate all'art. 1 dovessero subire variazioni. In tal caso, il diario delle prove di ammissione, con l'indicazione del luogo, della data e dell'ora, sara' comunicato agli interessati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, inviata almeno quindici giorni prima della data prevista. 11. Per essere ammessi a sostenere le prove concorsuali, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, in corso di validita': a) carta di identita'; b) patente di guida; c) passaporto. La mancata presentazione alle prove di ammissione sara' considerata come rinuncia al concorso.