Art. 6.

                       Procedura di selezione

    1.  L'ammissione  ai corsi di dottorato di cui all'art. 1 avviene
previo  superamento  di  una  idonea procedura di selezione intesa ad
accertare  la preparazione, la capacita' e l'attitudine del candidato
alla ricerca scientifica.
    2.  L'esame  di ammissione consiste in una prova scritta ed in un
colloquio,  comprensivo  di  una  prova  di  conoscenza di una lingua
straniera   scelta   dal  candidato  ed  indicata  nella  domanda  di
partecipazione  al concorso. Per la valutazione di ciascun candidato,
la  commissione giudicatrice dispone di trenta punti per ognuna delle
due prove.
    3. La prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su
argomenti afferenti alle materie del dottorato.
    4.  La commissione giudicatrice determina il tempo a disposizione
dei  candidati  per  l'espletamento  della  prova  scritta.  Il tempo
concesso  ai  candidati  per  lo  svolgimento dell'elaborato non puo'
essere inferiore a novanta minuti ne' eccedere le sei ore.
    5.  E'  ammesso  al  colloquio il candidato che abbia superato la
prova  scritta  con  una  votazione non inferiore a ventuno punti. La
commissione  giudicatrice  rendera'  noto  ai candidati l'esito della
prova  scritta  prima dello svolgimento del colloquio. A tal fine, il
giorno  della  prova scritta la commissione giudicatrice comunichera'
ai   candidati   le  modalita'  con  cui  potranno  prendere  visione
dell'elenco degli ammessi al colloquio.
    6.  Il  colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione non inferiore a ventuno punti.
    7.  Al  termine  di  ogni  seduta  dedicata  alle prove orali, la
commissione  giudicatrice  forma l'elenco dei candidati esaminati con
l'indicazione  dei  voti  riportati  da  ciascuno nella prova stessa.
L'elenco,   sottoscritto   dal  presidente  e  dal  segretario  della
commissione  giudicatrice,  e'  affisso  nel medesimo giorno all'albo
della facolta' o del dipartimento presso cui si e' svolta la prova.
    8.  Al  termine  dei  propri  lavori, la commissione giudicatrice
redige  apposito  verbale  contenente  i  criteri  di  valutazione, i
giudizi  individuali,  il  punteggio complessivo attribuito a ciascun
candidato  e  la  graduatoria  di  merito.  La graduatoria di merito,
espressa in trentesimi, e' formata, in ordine decrescente, sulla base
della  media  delle  votazioni  conseguite da ciascun candidato nella
prova  scritta  e nel colloquio. In caso di parita' nella graduatoria
generale  di merito prevale la valutazione della situazione economica
determinata  ai  sensi  del  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 aprile 1997 e successive modifiche.
    9. Gli atti relativi alla procedura concorsuale sono trasmessi al
rettore a cura del presidente della commissione giudicatrice.
    10. Il diario delle prove di ammissione, riportato all'art. 1 del
bando di concorso, costituisce notifica agli interessati. I candidati
riceveranno  comunicazione  relativa  alla  convocazione per le prove
scritte  ed orali solo se le date gia' precisate all'art. 1 dovessero
subire  variazioni. In tal caso, il diario delle prove di ammissione,
con  l'indicazione del luogo, della data e dell'ora, sara' comunicato
agli  interessati  a  mezzo  raccomandata  con avviso di ricevimento,
inviata almeno quindici giorni prima della data prevista.
    11.  Per  essere  ammessi  a  sostenere  le  prove concorsuali, i
candidati   dovranno   esibire   uno   dei   seguenti   documenti  di
riconoscimento, in corso di validita':
      a) carta di identita';
      b) patente di guida;
      c) passaporto.
    La   mancata   presentazione   alle  prove  di  ammissione  sara'
considerata come rinuncia al concorso.