Art. 7.

Procedura  di  selezione per l'ammissione in soprannumero senza borsa
       di studio, di candidati stranieri residenti all'estero

    1.  La  commissione  giudicatrice  dispone di trenta punti per la
valutazione dei titoli presentati, ai sensi dell'art. 3, da candidati
stranieri residenti all'estero.
    2.  I  punti  riservati  ai  titoli  sono ripartiti, a cura della
commissione  giudicatrice,  sulla  base di specifici criteri definiti
prima dell'esame delle domande di partecipazione.
    3. E' dichiarato idoneo il candidato che consegue una valutazione
non inferiore a ventuno punti nella valutazione dei titoli.
    4.  Al  termine  dei  propri  lavori, la commissione giudicatrice
redige  apposito  verbale  contenente  i  criteri  di  valutazione, i
giudizi  individuali,  il  punteggio complessivo attribuito a ciascun
candidato  e  la  graduatoria  di  merito.  La graduatoria di merito,
espressa in trentesimi, e' formata, in ordine decrescente, sulla base
della votazione conseguita da ciascun candidato nella valutazione dei
titoli.
    5. Gli atti relativi alla procedura concorsuale sono trasmessi al
rettore a cura del presidente della commissione giudicatrice.