Art. 7. Procedura di selezione per l'ammissione in soprannumero senza borsa di studio, di candidati stranieri residenti all'estero 1. La commissione giudicatrice dispone di trenta punti per la valutazione dei titoli presentati, ai sensi dell'art. 3, da candidati stranieri residenti all'estero. 2. I punti riservati ai titoli sono ripartiti, a cura della commissione giudicatrice, sulla base di specifici criteri definiti prima dell'esame delle domande di partecipazione. 3. E' dichiarato idoneo il candidato che consegue una valutazione non inferiore a ventuno punti nella valutazione dei titoli. 4. Al termine dei propri lavori, la commissione giudicatrice redige apposito verbale contenente i criteri di valutazione, i giudizi individuali, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito. La graduatoria di merito, espressa in trentesimi, e' formata, in ordine decrescente, sulla base della votazione conseguita da ciascun candidato nella valutazione dei titoli. 5. Gli atti relativi alla procedura concorsuale sono trasmessi al rettore a cura del presidente della commissione giudicatrice.