Art. 8. Ammissione ai corsi di dottorato 1. Il rettore, con proprio decreto, accerta la regolarita' degli atti concorsuali ed approva la graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori. Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione alle prove di esame. 2. I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine della graduatoria e fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni dottorato. I vincitori dei singoli concorsi decadono qualora non esprimano la loro accettazione entro quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto la lettera di ammissione al corso di dottorato. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato mediante comunicazione scritta da inoltrare all'Ufficio borse e dottorati di ricerca dell'Universita' degli studi di Pavia. 3. I titolari di assegno di ricerca che abbiano superato le prove d'esame sono ammessi in soprannumero, senza borsa di studio, al corso di dottorato di ricerca nel limite dei posti ad essi riservati per ogni dottorato. 4. I candidati stranieri residenti all'estero, che siano dichiarati idonei al termine della procedura concorsuale prevista dall'art. 7, sono ammessi in soprannumero, senza borsa di studio, al corso di dottorato nel limite dei posti ad essi riservati per ogni dottorato.