Art. 9.

                         Dipendente pubblico

    1.  Il  pubblico  dipendente  ammesso  ai  corsi  di dottorato di
ricerca  e' collocato, a domanda, in congedo straordinario per motivi
di  studio  senza  assegni  per  il  periodo  di  durata del corso ed
usufruisce   della  borsa  di  studio  ove  ricorrano  le  condizioni
richieste.  In  caso  di  ammissione  a corsi di dottorato di ricerca
senza  borsa  di  studio,  o  di  rinuncia a questa, l'interessato in
aspettativa  conserva  il  trattamento  economico, previdenziale e di
quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso
la  quale  e'  instaurato  il  rapporto  di  lavoro. Qualora, dopo il
conseguimento  del  dottorato  di  ricerca, il rapporto di lavoro con
l'amministrazione  pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due
anni  successivi,  e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti
ai  sensi del secondo periodo. Il periodo di congedo straordinario e'
utile  ai  fini  della  progressione  di carriera, del trattamento di
quiescenza e di previdenza.