Art. 10.

                  Iscrizioni ai corsi di dottorato

    I  concorrenti  risultati  vincitori  dovranno  presentare  o far
pervenire  all'Universita'  degli  studi  di  Pavia - Ufficio borse e
dottorati di ricerca - Piazza Leonardo da Vinci (Palazzo del Maino) -
27100   Pavia,   entro  il  termine  perentorio  di  quindici  giorni
decorrenti  dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la
lettera di ammissione al corso, la seguente documentazione:
      a)  domanda  di iscrizione al primo anno di corso del dottorato
di     ricerca,    redatta    su    apposito    modulo    predisposto
dall'amministrazione, resa legale mediante l'apposizione di una marca
da bollo da Euro 10,33=;
      b) una fotografia formato tessera;
      c) fotocopia del documento d'identita' in corso di validita';
      d) fotocopia del codice fiscale.
    2.  Dalla  domanda di immatricolazione risultano le dichiarazioni
sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell'art. 46 del decreto
del   Presidente  della  Repubblica  20 dicembre  2000,  n. 445,  che
attestano il possesso dei seguenti fatti, stati e qualita' personali:
      a) nascita, residenza e cittadinanza;
      b)  diploma  di  laurea o di laurea specialistica conseguito. I
vincitori  in  possesso di un titolo accademico conseguito all'estero
sono  tenuti ad allegare l'originale del titolo medesimo alla domanda
di immatricolazione;
    3.  Nella  domanda  di  immatricolazione,  il candidato risultato
vincitore  dovra'  dichiarare,  ai sensi dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445:
      a) di non essere contemporaneamente iscritto, e di impegnarsi a
non iscriversi per tutta la durata del dottorato, a corsi di laurea o
di  laurea specialistica, a corsi di master universitari, a scuole di
specializzazione o ad altri corsi di dottorato;
      b) di non svolgere alcuna attivita' lavorativa e di impegnarsi,
qualora   intenda   intraprendere  una  attivita'  lavorativa,  anche
occasionale   e   di  breve  durata,  a  richiedere  l'autorizzazione
preventiva   del  collegio  dei  docenti,  oppure,  di  impegnarsi  a
richiedere   al   collegio   dei   docenti  l'autorizzazione  per  la
prosecuzione   dell'attivita'   lavorativa   in   essere  al  momento
dell'iscrizione al corso di dottorato;
      c) l'eventuale dipendenza da una pubblica amministrazione.
    4.  Nella  domanda  di immatricolazione, il candidato che risulta
assegnatario  della  borsa  di  studio  dovra' inoltre dichiarare, ai
sensi  dell'art. 47  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
20 dicembre 2000, n. 445:
      a)  di non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa di
studio, anche per un solo anno, per un corso di dottorato;
      b) di non cumulare la borsa di studio con altre borse di studio
a  qualsiasi  titolo  conferite  tranne  che  con  quelle concesse da
istituzioni  nazionali  o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca dei dottorandi.
    5.  I  titolari di assegni di ricerca, ammessi in soprannumero ai
corsi  di  dottorato,  dovranno  indicare,  ai sensi dell'art. 47 del
decreto  del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445, la
durata  del  rapporto  di  collaborazione  e  l'Ente  presso la quale
svolgono l'attivita' di ricerca.
    6. Gli iscritti ai corsi di dottorato saranno tenuti al pagamento
della  tassa  regionale  per  il  diritto  allo studio universitario.
L'importo  della  tassa  e  le  modalita' del versamento della stessa
saranno  comunicate  agli interessati con la lettera di ammissione al
corso di dottorato di ricerca.
    7.  L'amministrazione  si  riserva  la  facolta'  di procedere ad
idonei  controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
del  vincitore.  Qualora  da tale controllo emerga la non veridicita'
del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici
conseguenti  al  provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.