Art. 11. Borse di studio 1. L'importo annuale della borsa di studio e' di Euro 10.561,54=, assoggettabile al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni. Alle borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476. 2. Il rettore, con proprio decreto, attribuisce ai vincitori le borse di studio secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria e fino alla concorrenza delle borse di studio disponibili. 3. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso. 4. Il pagamento della borsa di studio viene effettuato in rate bimestrali posticipate. 5. L'importo della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero nella misura del cinquanta per cento. I periodi di soggiorno all'estero non potranno in ogni caso superare la meta' della durata legale del corso di dottorato. Per periodi di permanenza all'estero di durata pari o superiore a sei mesi e' necessaria l'autorizzazione del collegio dei docenti mentre per periodi di durata inferiore e' sufficiente il consenso del coordinatore. 6. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca dei dottorandi. 7. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato, anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta.