Art. 12. Obblighi dei dottorandi 1. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare a tempo pieno i corsi di dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture a tal fine destinate, secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti. 2. L'Universita' degli studi di Pavia garantisce, nel periodo di frequenza del corso di dottorato, la copertura assicurativa per infortuni e responsabilita' civile, limitatamente alle attivita' che si riferiscono al corso. 3. Alla fine di ciascun anno, gli iscritti ai corsi di dottorato hanno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione sull'attivita' e la ricerca svolta al collegio dei docenti, il quale ne curera' la conservazione e che, previa valutazione dell'assiduita' e dell'operosita' dimostrata dall'iscritto al corso, proporra' al Rettore il proseguimento del dottorato di ricerca ovvero l'esclusione. 4. Il collegio dei docenti puo' autorizzare il dottorando a compiere missioni in Italia ed all'estero per la realizzazione del programma di ricerca e/o la presentazione di risultati a consessi scientifici. Il trattamento di missione spettante ai dottorandi e' disciplinato dal «Regolamento concernente la mobilita' e l'attivita' didattica e di ricerca dei dottorandi» dell'Universita' degli studi di Pavia.