Art. 13.

                 Attivita' didattica dei dottorandi

    1.  Il  collegio  dei docenti puo' autorizzare il dottorando allo
svolgimento  di  una attivita' didattica, sussidiaria ed integrativa,
con  un  impegno  annuo non superiore a trenta ore. La collaborazione
didattica  e'  facoltativa, senza oneri per il bilancio dello Stato e
non  da'  luogo  a  diritti  in  ordine  all'accesso  ai  ruoli delle
universita'.