Art. 14.

                       Sospensione e decadenza

    1.  La frequenza alle attivita' del dottorato puo' essere sospesa
nei seguenti casi:
      a) servizio militare o servizio civile sostitutivo;
      b) gravidanza e maternita', ai sensi del decreto del Presidente
della  Repubblica 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni ed
integrazioni;
      c)  gravi  e  documentate  ragioni di salute o personali per un
periodo globalmente non superiore ad un anno.
    2.  Durante  la sospensione non ha luogo l'erogazione della borsa
di studio.
    3.  La  richiesta di sospensione viene presentata al collegio dei
docenti che su di essa decide motivatamente e ne da' comunicazione al
rettore.   I  mesi  di  sospensione  devono  essere  recuperati,  con
erogazione  delle  relative  rate  dell'eventuale borsa di studio, al
termine  del  periodo  prescritto  per il corso di dottorato, in modo
tale  che  la  durata  totale  del  corso  sia  la stessa per tutti i
dottorandi.  Il  collegio  dei  docenti  definisce  le  modifiche del
programma di attivita' dei dottorandi che chiedono la sospensione, al
fine di assicurare che la loro formazione non venga compromessa dalla
sospensione.
    4.   Fatti   salvi   gravi  e  giustificati  motivi,  determinano
esclusione dal corso di dottorato:
      a) la mancata iscrizione agli anni successivi;
      b) la mancata presentazione della domanda per sostenere l'esame
finale.
    5.  Il  dottorando  puo'  essere  inoltre  escluso  dal  corso di
dottorato  su  circostanziata  proposta  del collegio dei docenti per
gravi e documentati motivi.
    6.  La  sospensione o l'esclusione non comportano la restituzione
delle rate gia' erogate della borsa di studio.