Art. 15.

                          Incompatibilita'

    1.   L'iscrizione   a  corsi  di  dottorato  di  ricerca  non  e'
compatibile  con  la  contemporanea iscrizione a corsi di laurea o di
laurea  specialistica,  a  corsi  di master universitari, a scuole di
specializzazione o ad altri corsi di dottorato.
    2.  I  dottorandi  possono  frequentare  la  Scuola  avanzata  di
formazione  integrata  dell'Istituto universitario di studi superiori
di Pavia.
    3.  L'attivita'  di  dottorato  non  e'  di norma compatibile con
impegni  di  lavoro.  A  richiesta  del  dottorando,  il collegio dei
docenti,  previo accertamento che l'impegno lavorativo non pregiudica
lo  svolgimento  dell'attivita'  di studio e di ricerca approvata dal
collegio stesso, in casi particolari e con adeguata motivazione, puo'
consentire  al  dottorando che abbia impegni di lavoro di frequentare
il corso di dottorato. Per il periodo di svolgimento di una attivita'
lavorativa  avente  natura  non  occasionale,  il  dottorando  non ha
diritto alla borsa di studio.