Art. 17. Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ufficio borse e dottorati di ricerca dell'Universita' degli studi di Pavia e trattati per le finalita' di gestione del concorso e dell'eventuale procedimento di gestione della carriera accademica dei vincitori. La comunicazione di tali dati da parte dei candidati e' obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. 2. I dati personali forniti dai candidati saranno comunicati alle strutture amministrative dell'Universita' degli Studi di Pavia ed agli enti direttamente interessati alla posizione giuridica-economica dei candidati risultati vincitori. 3. I candidati godono dei diritti di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.