Art. 17.

                   Trattamento dei dati personali

    1.  Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675  e  successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
forniti  dai  candidati  saranno  raccolti  presso  l'Ufficio borse e
dottorati di ricerca dell'Universita' degli studi di Pavia e trattati
per   le   finalita'   di  gestione  del  concorso  e  dell'eventuale
procedimento  di gestione della carriera accademica dei vincitori. La
comunicazione  di tali dati da parte dei candidati e' obbligatoria ai
fini   della   valutazione  dei  requisiti  di  partecipazione,  pena
l'esclusione dal concorso.
    2. I dati personali forniti dai candidati saranno comunicati alle
strutture  amministrative  dell'Universita'  degli  Studi di Pavia ed
agli enti direttamente interessati alla posizione giuridica-economica
dei candidati risultati vincitori.
    3.  I candidati godono dei diritti di cui all'art. 13 della legge
31 dicembre  1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni,
tra  i  quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
nonche'  alcuni  diritti  complementari  tra  cui  il  diritto di far
rettificare,  aggiornare,  completare  o  cancellare  i dati erronei,
incompleti  o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.