Art. 2


                       Requisiti di ammissione

    1.  Possono  presentare  domanda di partecipazione al concorso di
ammissione  ai corsi di dottorato di ricerca di cui all'art. 1, senza
limitazione  di eta' e cittadinanza, coloro che siano in possesso del
diploma   di   laurea  conseguito  secondo  l'ordinamento  precedente
all'entrata  in  vigore  del  decreto  ministeriale 30 novembre 1999,
n. 509  ovvero del diploma di laurea specialistica richiesto per ogni
singolo  corso di dottorato, ovvero di titolo accademico equipollente
conseguito presso Universita' straniere, preventivamente riconosciuto
dalle   autorita'   accademiche,   anche   nell'ambito   di   accordi
interuniversitari di cooperazione e mobilita'.
    2.  Possono  presentare  domanda di partecipazione ai concorsi di
ammissione  ai corsi di dottorato di ricerca di cui all'art. 1, senza
limitazione   di   eta'   e   cittadinanza,   coloro  che,  ai  sensi
dell'art. 51,  comma  6,  della  legge  27 dicembre  1997,  n. 449  e
successive  modificazioni  ed integrazioni, siano titolari di assegni
per  la collaborazione ad attivita' di ricerca. L'ammissione al corso
di dottorato avviene secondo le disposizioni di cui all'art. 8, comma
3.
    3.  Possono  presentare la domanda di partecipazione anche coloro
che  conseguiranno  il  diploma  di  laurea o di laurea specialistica
richiesto  entro  la  data  di  svolgimento  della  prova  scritta di
ammissione.  In  tal caso, l'ammissione verra' disposta «con riserva»
ed   il   candidato   sara'  tenuto  a  presentare  alla  commissione
giudicatrice   in  sede  di  prova  scritta,  a  pena  di  decadenza,
l'autocertificazione  relativa  al  diploma  di  laurea  o  di laurea
specialistica conseguito.
    4.  I  candidati  in  possesso  di  titolo  accademico conseguito
all'estero che non sia gia' stato dichiarato equipollente alla laurea
italiana,  dovranno,  unicamente ai fini dell'ammissione al dottorato
al quale intendono concorrere, farne espressa richiesta nella domanda
di  partecipazione  al  concorso  e  corredare  la domanda stessa dei
documenti  (copia del diploma di laurea munito della dichiarazione di
valore,  certificato con indicazione delle prove sostenute e relativa
valutazione,  ecc.)  utili  a  consentire  al Collegio dei docenti di
pronunciarsi  sulla  richiesta  di equipollenza. I predetti documenti
devono  essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze
diplomatiche  o  consolari  italiane  all'estero,  secondo  le  norme
vigenti  in  materia  di ammissione di studenti stranieri ai corsi di
laurea   delle   universita'  italiane.  Nel  caso  di  richiesta  di
equipollenza,   il   candidato   dovra'  aver  conseguito  il  titolo
accademico  straniero  entro il termine previsto per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso.
    5.   I   candidati   sono  ammessi  con  riserva  alla  procedura
concorsuale.  L'amministrazione  puo'  disporre  in ogni momento, con
provvedimento   motivato,  l'esclusione  per  difetto  dei  requisiti
prescritti.  Tale  provvedimento  verra'  comunicato  all'interessato
mediante raccomandata con avviso di ricevimento.