Art. 3.

Disposizioni    particolari   per   candidati   stranieri   residenti
all'estero:  ammissione  in  soprannumero,  senza borsa di studio, al
                                       corso di dottorato di ricerca.

    1.  I  candidati  stranieri residenti all'estero, che ne facciano
esplicita  richiesta  nella  domanda  di  partecipazione al concorso,
possono  essere  ammessi  al corso di dottorato previa valutazione da
parte  della  commissione  giudicatrice  dei  titoli  presentati  dai
candidati.
    2.  La  procedura di selezione e' disciplinata dalle disposizioni
previste dell'art. 7.
    3.   L'ammissione  al  corso  di  dottorato  avviene  secondo  le
disposizioni di cui all'art. 8, comma 4.