Art. 5. Commissione giudicatrice 1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione ai corsi di dottorato di cui all'art. 1 sono formate e nominate ai sensi dell'art. 12 del «Regolamento in materia di dottorato di ricerca» dell'Universita' degli studi di Pavia. Ciascuna commissione giudicatrice e' composta da tre commissari scelti fra i docenti ed i ricercatori universitari di ruolo afferenti alle aree scientifico-disciplinari alle quali si riferisce il corso di dottorato. A questi possono essere aggiunti non piu' di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca; la nomina di tali esperti e' obbligatoria nel caso di convenzioni od intese con piccole e medie imprese. 2. La commissione giudicatrice e' tenuta a concludere le operazioni concorsuali entro sessanta giorni dalla data del decreto rettorale di nomina.