Art. 4.
    I  requisiti - ad eccezione del corso di formazione, attinente al
profilo  in  questione,  tenuto  da  questa  Amministrazione - devono
essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del termine utile per la
presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.
    Resta  ferma la facolta' dell'Amministrazione di non tener conto,
senza procedere a formale esclusione, delle domande:
      1)  non sottoscritte con firma autografa ovvero prodotte non in
originale;
      2)   non   accompagnate  da  copia  del  proprio  documento  di
riconoscimento in corso di validita';
      3)  trasmesse  con modalita' differenti dalla «raccomandata con
avviso di ricevimento»;
      4)  prive  dell'indicazione del possesso dei requisiti previsti
dal precedente art. 2;
      5)  che  non  contengano  tutte  le  dichiarazioni  di  cui  al
precedente art. 3.