Art. 4. I requisiti - ad eccezione del corso di formazione, attinente al profilo in questione, tenuto da questa Amministrazione - devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. Resta ferma la facolta' dell'Amministrazione di non tener conto, senza procedere a formale esclusione, delle domande: 1) non sottoscritte con firma autografa ovvero prodotte non in originale; 2) non accompagnate da copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validita'; 3) trasmesse con modalita' differenti dalla «raccomandata con avviso di ricevimento»; 4) prive dell'indicazione del possesso dei requisiti previsti dal precedente art. 2; 5) che non contengano tutte le dichiarazioni di cui al precedente art. 3.