Art. 13. Formazione all'estero
    La  formazione  del  dottore  di ricerca puo' essere integrata da
eventuali  periodi  di studio all'estero per un periodo non superiore
alla meta' della durata del corso o da stage presso soggetti pubblici
e privati, previa autorizzazione del collegio dei docenti nel caso di
periodi   superiori  a  sei  mesi  o  del  coordinatore  per  periodi
inferiori.