Art. 13. Formazione all'estero La formazione del dottore di ricerca puo' essere integrata da eventuali periodi di studio all'estero per un periodo non superiore alla meta' della durata del corso o da stage presso soggetti pubblici e privati, previa autorizzazione del collegio dei docenti nel caso di periodi superiori a sei mesi o del coordinatore per periodi inferiori.