Art. 7. Diritti ed obblighi dei dottorandi
    Il  dottorando  e'  tenuto  a  garantire la frequenza al corso di
dottorato  sulla  base  delle  indicazioni stabilite dal collegio dei
docenti.
    Un  iscritto  al  corso  di dottorato non puo' essere iscritto ad
altro corso di dottorato italiano o estero o ad altro corso di studio
post-laurea  ad  eccezione  di  quanto  previsto dalle convenzioni di
cooperazione interuniversitaria internazionale.
    E'   prevista   l'esclusione  dal  dottorato  di  ricerca  -  con
provvedimento  rettorale  adottato su decisione motivata del collegio
dei   docenti   -   in   caso  di  giudizio  negativo  sull'attivita'
dell'iscritto  al  corso di dottorato in una delle verifiche previste
dall'organizzazione  del  corso.  In caso di esclusione dal corso, la
borsa  di  studio  eventualmente  erogata  cessa  di essere erogata a
partire dalla data deliberata dal collegio.
    La sospensione degli obblighi di frequenza del dottorato, fino ad
un  massimo di un anno, e' consentita in caso di maternita', servizio
militare,    grave    e   documentata   malattia   con   interruzione
dell'erogazione  della  relativa  borsa.  A giudizio del collegio dei
docenti,  e' inoltre possibile concedere la sospensione sulla base di
gravi e documentati motivi. Il collegio dei docenti, in rapporto alla
durata  dei predetti periodi di sospensione, stabilisce la necessita'
o  meno  del recupero dei periodi medesimi. In caso di sospensione di
durata  superiore a trenta giorni senza giustificato motivo ovvero di
esclusione dal corso, non puo' essere erogata la borsa di studio.
    E'  consentito  affidare  agli  iscritti ai corsi di dottorato un
incarico di tutorato e una limitata attivita' didattica sussidiaria o
integrativa  che  non  deve in ogni caso compromettere l'attivita' di
formazione  alla  ricerca.  La  collaborazione didattica, compresa la
partecipazione  alle  commissioni  d'esame,  e'  facoltativa, non da'
luogo  a  diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle universita' ed
e'  sottoposta  al  parere  favorevole  del  collegio dei docenti, in
accordo con la facolta' interessata.
    Gli  iscritti ai corsi di dottorato di area medica possono essere
impiegati  a  domanda nell'attivita' assistenziale ai sensi dell'art.
1,  comma  25,  legge 14 gennaio 1999, n. 4, con l'autorizzazione del
collegio  dei  docenti  e acquisiti i pareri degli organi competenti,
purche'  tale  attivita'  sia  chiaramente finalizzata agli obiettivi
della  ricerca  oggetto del dottorato. In ogni caso il dottorando non
puo'  essere  impiegato  per  turni di guardia, di reperibilita' o in
attivita' sostitutive di quelle istituzionali.
    Ai  sensi  della legge 3 luglio 1998, n. 210, art. 4, comma 3, al
pubblico  dipendente  e' estesa la possibilita', prevista dall'art. 2
legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificato dall'art. 52, comma 57,
legge  28 dicembre  2001,  n. 448,  di  chiedere  il  collocamento in
congedo  straordinario  per  motivi  di  studio  senza assegni per il
periodo  di durata del corso e di usufruire della borsa di studio ove
ricorrano  le  condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di
dottorato  di  ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa,
l'interessato  in  aspettativa  conserva  il  trattamento  economico,
previdenziale    e    di    quiescenza    in   godimento   da   parte
dell'amministrazione   pubblica  presso  la  quale  e'  istaurato  il
rapporto  di  lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di
ricerca,  il  rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi
per  volonta'  del  dipendente  nei due anni successivi, e' dovuta la
ripetizione   degli   importi  corrisposti.  Il  periodo  di  congedo
straordinario  e'  utile  ai fini della progressione di carriera, del
trattamento di quiescenza e di previdenza.
    Nel  caso  in  cui  il  dottorando  svolga  attivita'  lavorative
(professionale,  dipendente), la valutazione della compatibilita' con
l'assolvimento  degli  obblighi previsti per la formazione di dottore
di ricerca e' demandata caso per caso al collegio dei docenti.
    Gli  iscritti al corso di dottorato di ricerca che siano titolari
di  un  posto  di  ruolo di ricercatore o di una borsa di studio o di
assegno  di  ricerca, possono terminare la formazione previa rinuncia
al compenso della borsa di studio per il dottorato di ricerca.