Art. 7. Diritti ed obblighi dei dottorandi Il dottorando e' tenuto a garantire la frequenza al corso di dottorato sulla base delle indicazioni stabilite dal collegio dei docenti. Un iscritto al corso di dottorato non puo' essere iscritto ad altro corso di dottorato italiano o estero o ad altro corso di studio post-laurea ad eccezione di quanto previsto dalle convenzioni di cooperazione interuniversitaria internazionale. E' prevista l'esclusione dal dottorato di ricerca - con provvedimento rettorale adottato su decisione motivata del collegio dei docenti - in caso di giudizio negativo sull'attivita' dell'iscritto al corso di dottorato in una delle verifiche previste dall'organizzazione del corso. In caso di esclusione dal corso, la borsa di studio eventualmente erogata cessa di essere erogata a partire dalla data deliberata dal collegio. La sospensione degli obblighi di frequenza del dottorato, fino ad un massimo di un anno, e' consentita in caso di maternita', servizio militare, grave e documentata malattia con interruzione dell'erogazione della relativa borsa. A giudizio del collegio dei docenti, e' inoltre possibile concedere la sospensione sulla base di gravi e documentati motivi. Il collegio dei docenti, in rapporto alla durata dei predetti periodi di sospensione, stabilisce la necessita' o meno del recupero dei periodi medesimi. In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni senza giustificato motivo ovvero di esclusione dal corso, non puo' essere erogata la borsa di studio. E' consentito affidare agli iscritti ai corsi di dottorato un incarico di tutorato e una limitata attivita' didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca. La collaborazione didattica, compresa la partecipazione alle commissioni d'esame, e' facoltativa, non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle universita' ed e' sottoposta al parere favorevole del collegio dei docenti, in accordo con la facolta' interessata. Gli iscritti ai corsi di dottorato di area medica possono essere impiegati a domanda nell'attivita' assistenziale ai sensi dell'art. 1, comma 25, legge 14 gennaio 1999, n. 4, con l'autorizzazione del collegio dei docenti e acquisiti i pareri degli organi competenti, purche' tale attivita' sia chiaramente finalizzata agli obiettivi della ricerca oggetto del dottorato. In ogni caso il dottorando non puo' essere impiegato per turni di guardia, di reperibilita' o in attivita' sostitutive di quelle istituzionali. Ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, art. 4, comma 3, al pubblico dipendente e' estesa la possibilita', prevista dall'art. 2 legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificato dall'art. 52, comma 57, legge 28 dicembre 2001, n. 448, di chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso e di usufruire della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' istaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. Nel caso in cui il dottorando svolga attivita' lavorative (professionale, dipendente), la valutazione della compatibilita' con l'assolvimento degli obblighi previsti per la formazione di dottore di ricerca e' demandata caso per caso al collegio dei docenti. Gli iscritti al corso di dottorato di ricerca che siano titolari di un posto di ruolo di ricercatore o di una borsa di studio o di assegno di ricerca, possono terminare la formazione previa rinuncia al compenso della borsa di studio per il dottorato di ricerca.