Art. 10


                   Trattamento dei dati personali

    Ai  sensi  dell'art. 10,  comma  1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675,  i  dati  personali  forniti  dai  candidati nelle domande di
partecipazione  saranno  raccolti presso il Ministero dell'economia e
delle  finanze  -  Dipartimento  dell'amministrazione  generale,  del
personale  e dei servizi del Tesoro, servizio centrale del personale,
per  le  finalita' di gestione del concorso e saranno trattati, anche
successivamente  all'eventuale  instaurazione del rapporto di lavoro,
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
    Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai fini della
valutazione   dei  requisiti  di  partecipazione  al  concorso,  pena
l'esclusione dallo stesso.
    Le  medesime  informazioni  potranno essere utilizzate unicamente
per   lo  svolgimento  del  concorso,  relativamente  alla  posizione
giuridica del candidato. Gli stessi dati potranno essere comunicati a
soggetti   terzi   che   forniranno   specifici  servizi  elaborativi
strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale.
    Ogni  candidato  gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge  tra  i  quali  figura  il  diritto  di  accesso ai dati che lo
riguardano,  nonche'  alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di  far  rettificare,  aggiornare,  completare  o  cancellare  i dati
erronei,  incompleti  o  raccolti in tennini non confonni alla legge,
nonche'  il  diritto  di  opporsi  al  loro  trattamento  per  motivi
illegittimi.
    Tali  diritti  potranno  essere  fatti  valere  nei confronti del
Ministero    dell'economia    e    delle   finanze   -   Dipartimento
dell'amministrazione  generale,  del  personale  e  dei  servizi  del
Tesoro, servizio centrale del personale.