Art. 6.

Titoli  di  precedenza  e/o  preferenza,  formazione,  approvazione e
              pubblicazione della graduatoria di merito

    Ai   fini  della  formazione  della  graduatoria  finale,  per  i
candidati  che  abbiano  superato  il  colloquio  con esito positivo,
l'amministrazione  provvedera'  d'ufficio,  ai  sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, a verificare il
possesso  dei  requisiti  dichiarati  dai  candidati nella domanda di
partecipazione  al  concorso, connessi alle precedenze e/o preferenze
indicati dagli stessi.
    La  graduatoria  di  merito, formulata dalla relativa commissione
esaminatrice  secondo  l'ordine  dei  punti riportati nella votazione
complessiva,  di  cui  all'art. 5  del  presente bando, conseguita da
ciascun  candidato,  sara'  successivamente riformulata tenendo conto
dei titoli di precedenza e/o preferenza previsti dalla legge 12 marzo
1999,  n. 68  nonche'  dall'art. 5  del  decreto del Presidente della
Repubblica  9 maggio  1994, n. 487, integrato dal decreto legislativo
10 dicembre  1997,  n. 468,  tenendo  presente  che se, a conclusione
delle  operazioni di valutazione dei citati titoli preferenziali, due
o   piu'   candidati  si  classificheranno,  comunque,  nella  stessa
posizione,  sara'  preferito  il  candidato  piu' giovane di eta', ai
sensi del nono comma dell'art. 1 della legge n. 191 del 1998.
    Saranno  dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento
del  possesso dei requisiti prescritti per l'animissione all'impiego,
nel  limite dei posti conferibili, i candidati utilmente collocati in
graduatoria,   ferma   restando   la  riserva  di  legge  specificata
all'art. 1 del presente bando di concorso.
    La  graduatoria  di  merito  sara' approvata con apposito decreto
ministeriale  e  successivamente  pubblicata nel Bollettino ufficiale
del Ministero dell'economia e delle finanze.
    Di  tale pubblicazione sara' data notizia, mediante avviso, nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami».
    Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera' il termine
di quindici giorni per presentare reclamo scritto all'amministrazione
per  eventuali  errori  od  omissioni; la stessa, esaminati i reclami
potra'  rettificare  la  graduatoria anche d'ufficio. Delle decisioni
assunte,   sara'   data   comunicazione   agli   interessati   ed  ai
controinteressati mediante diretta comunicazione.
    Dalla  data  di pubblicazione di detto avviso decorrera' altresi'
il termine per le eventuali impugnative.
    La  graduatoria,  secondo quanto previsto dalla vigente normativa
in  materia,  rimarra'  efficace  per  ventiquattro mesi, a decorrere
dalla  data  di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di
avvenuta pubblicazione della graduatoria nel Bollettino ufficiale del
Ministero dell'economia e delle finanze.
    Non si dara' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.