Art. 4.
    Dalla  data  di pubblicazione del presente decreto sulla predetta
Gazzetta  Ufficiale  decorre  il  termine  previsto  dall'art. 9  del
decreto-legge  21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni,
nella  legge  21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore
dell'Universita'  degli  studi del Sannio, da parte dei candidati, di
eventuali   istanze  di  ricusazione  dei  membri  delle  commissioni
giudicatrici.  In  caso  di  inutile decorso del predetto termine, le
istanze di ricusazione verranno considerate inammissibili.