Art. 3 Il concorso e' per titoli ed esami. Il candidato dovra' inoltre dimostrare la buona conoscenza di almeno una lingua straniera. Le prove d'esame sono intese ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica. La commissione giudicatrice per l'esame di ammissione al corso sara' nominata con decreto del rettore su proposta del collegio dei docenti dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, ai sensi dell'art. 6, commi 5 e 6, del regolamento in materia di dottorato di ricerca in vigore presso l'Universita' degli studi di Palermo. Essa sara' composta da tre docenti universitari, di cui almeno due professori di prima e di seconda fascia, almeno uno dei quali di altro ateneo, italiani o stranieri, appartenenti ai settori scientifico-disciplinari di riferimento del collegio, cui possono essere aggiunti non piu' di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca; la nomina di tali esperti e' obbligatoria nel caso di convenzioni o intese per la gestione del corso con piccole e medie imprese, imprese artigiane, altre imprese di cui all'art. 2195 del codice civile, soggetti di cui all'art. 17 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Il collegio dei docenti indica i nominativi di due docenti esterni (ordinari ed associati), di cui sara' cura del collegio stesso accertare la disponibilita', ed una rosa di sei docenti (quattro tra ordinari ed associati e due ricercatori). Per sorteggio sara' scelto un componente esterno, e l'altro sara' il supplente, e due componenti interni, assicurandosi che complessivamente la commissione risulti costituita a norma di legge. Non si puo' far parte per due volte consecutive della commissione esaminatrice dello stesso dottorato. Nel caso di mancata proposta o proposta fuori termine, il rettore provvedera' a nominare direttamente la commissione scegliendo tra sei nominativi - di cui due di altro ateneo (uno quale membro effettivo, l'altro quale supplente) - che saranno individuati dal coordinatore del corso di dottorato. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di cooperazione interuniversitaria internazionale, la commissione e le modalita' di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.