Art. 6.
    I   candidati   saranno   ammessi  ai  corsi  previa  valutazione
comparativa  del  merito  e  secondo l'ordine definito nella relativa
graduatoria,  fino  alla  concorrenza  del  numero  dei posti messi a
concorso  per ogni corso di dottorato. In corrispondenza di eventuali
rinunce   degli   aventi   diritto   prima   dell'inizio  del  corso,
subentreranno    altrettanti   candidati   secondo   l'ordine   della
graduatoria.
    In  caso  di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
    I  titolari di assegni di ricerca, previo superamento delle prove
d'esame,  potranno  frequentare  i  corsi  di  dottorato di rierca in
sovrannumero,  e  saranno  tenuti  al  pagamento  dei  contributi per
l'accesso e la frequenza.
    Ai  dottorandi  in  servizio  presso  pubbliche  amministrazioni,
utilmente  collocati  nella  graduatoria  di  merito dei vincitori e'
applicata  la  norma  di  cui  alla legge n. 476/1984 come modificata
dall'art. 52, comma 57 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
    Il  dipendente  pubblico,  vincitore  su  un  posto  con borsa di
studio, che rinuncia alla stessa, sara' ammesso al corso di dottorato
previo pagamento dei contributi per l'accesso e la frequenza.