Art. 8.
    Ai  primi  posizionatisi in graduatoria, sara' conferita la borsa
di  studio  fino  alla concorrenza del numero di borse disponibili. A
parita'  di  merito  prevale  il  candidato  piu'  giovane  d'eta'. I
rimanenti  vincitori,  secondo l'ordine della graduatoria e fino alla
concorrenza  dei posti messi a concorso, possono partecipare al corso
di  dottorato  previo  pagamento  dei  contributi  per l'accesso e la
frequenza.
    In  nessun  caso,  a  seguito  di  rinunzie o esclusioni, a corso
iniziato,  potra' concedersi il trasferimento del residuo di borsa ad
altro dottorando.
    Gli  importi dei contributi per l'accesso e la frequenza potranno
subire variazioni di anno in anno.
    Chi  abbia  usufruito  di  una  borsa  di  studio per un corso di
dottorato,  anche  per  un  solo  anno  o  frazione di esso, non puo'
chiedere  di  fruirne  una  seconda  volta  e  viene  collocato fra i
partecipanti a pagamento.
    L'importo  annuale  della borsa di studio e' di Euro 10.561,54 al
lordo  (L. 20.450.000) ed e' assoggettato al contributo previdenziale
I.N.P.S. a gestione separata.
    La   durata   dell'erogazione  della  borsa  di  studio  e'  pari
all'intera durata del corso.
    La  cadenza  del  pagamento  della  borsa di studio e' bimestrale
posticipato.
    L'importo della borsa di studio e' aumentato nella misura del 50%
in  proporzione  e  in  relazione a periodi di formazione all'estero;
detto  incremento  sara'  erogato  solo  per  periodi  di  formazione
all'estero  non  superiori  a  quelli gia' previsti nella proposta di
attivazione del corso.
    Alle  borse  di  studio per la frequenza ai corsi si applicano le
disposizioni  in  materia  di  agevolazioni fiscali di cui all'art. 4
della legge 13 agosto 1984, n. 476.
    L'ammontare  annuo dei contributi per l'accesso ai corsi e per la
relativa  frequenza,  viene definito in Euro 309,87 (L. 600.000) come
da   delibera   del  consiglio  di  amministrazione  dell'ateneo  del
7 novembre  2000  e  in Euro 61,97 per tassa regionale per il diritto
allo  studio  come  da  delibera  del  consiglio  di  amministrazione
adottata in data 10 settembre 2002.
    I    dottorandi   titolari   di   borse   di   studio   conferite
dall'Universita',  su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui
all'art. 4,   comma  3,  della  legge  3 luglio  1998,  n. 210,  sono
preventivamente esonerati dai contributi per l'accesso e la frequenza
ai corsi.
    Sono,  altresi',  esonerati  dal  pagamento  dei  contributi  per
l'accesso  e  la  frequenza, i vincitori titolari di prestiti d'onore
nonche' i portatori di handicap con infermita' accertata superiore al
66%.
    I  titolari di borsa di studio, che siano altresi' titolari di un
contratto  di lavoro, sia nel settore pubblico che in quello privato,
dovranno   ottenere  l'autorizzazione  del  collegio  dei  docenti  a
svolgere entrambe le attivita'.
    Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, non coperti
dai fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, commi
3   e  5  della  legge  3 luglio  1998,  n. 210,  o  da  altri  fondi
universitari,   possono   essere  coperti  mediante  convenzione  con
soggetti  estranei all'amministrazione universitaria, da stipulare in
data  antecedente  all'emanazione  del  bando e comunque non oltre il
termine   di   scadenza   per   la  presentazione  delle  domande  di
partecipazione  al concorso, anche in applicazione dell'art. 5, comma
1,  lettera  b)  della  legge  27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni e integrazioni.
    Per la durata del corso, ai dottorandi non e' consentito cumulare
o  sostituire la propria borsa di studio con altre a qualsiasi titolo
conferite,  tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o
straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero, l'attivita' di
formazione  o  di ricerca dei borsisti (art. 6 della legge n. 398 del
30 novembre 1989).