Art. 9.
    I  dottorandi  sono  tenuti  a  seguire  il corso di dottorato di
ricerca  secondo  le  modalita'  ed  i tempi fissati dal collegio dei
docenti  compiendo attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle
strutture destinate a tal fine.
    Al   termine  di  ciascun  anno  di  corso  i  dottorandi  devono
presentare  al  collegio  dei  docenti una relazione sull'avanzamento
della ricerca.
    In  ottemperanza  al  comma  8,  dell'art. 4 della legge 3 luglio
1998,  n. 210,  ai dottorandi e' consentita, previo consenso e previa
delibera del collegio dei docenti interessato, una limitata attivita'
didattica  a  titolo  gratuito. Tale collaborazione didattica non da'
luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Universita'.
    I  dottorandi  che  svolgono la propria attivita' presso cliniche
universitarie  possono  essere  impiegati,  a domanda, nell'attivita'
assistenziale come assistenti in formazione.
    Alla  fine  di  ciascun  anno  il  collegio  docenti  con proprio
deliberato,  valutata  l'attivita'  di ricerca svolta dai dottorandi,
certificata   la   frequenza,   ne  proporra'  l'ammissione  all'anno
successivo ovvero l'esclusione.
    Non e' consentita l'esclusione dal corso nei casi di maternita' o
di grave e documentata malattia e di servizio militare.
    In  caso  di  sospensione di durata superiore a trenta giorni non
puo'  essere  erogata  la borsa di studio e il periodo di sospensione
non e' soggetto a recupero.
    In  caso  di esclusione dal corso o di rinuncia, in corso d'anno,
si procedera' al recupero dei ratei eventualmente gia' erogati.