Art. 2. Ai sensi dell'art. 5 del bando di concorso (decreto rettorale n. 544 del 2 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ยช serie speciale - n. 30 del 15 aprile 2003), consultabile nel seguente sito WEB: http://www2.unibo.it/apers, le pubblicazioni che il candidato ritenga utile presentare per la valutazione comparativa e che siano state indicate nella domanda ai sensi del punto d) dell'art. 4, dovranno essere inviate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero consegnate a mano previo accordo con la struttura di riferimento, nel numero massimo, se previsto, indicato nell'art. 1 del bando di concorso, alla sede della facolta', dipartimento o istituto ove la commissione svolgera' i suoi lavori (cd. sede concorsuale), entro trenta giorni da quello successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto costitutivo delle stesse, all'indirizzo indicato nel decreto citato. E' facolta' del candidato trasmettere copia delle pubblicazioni anche ai componenti la commissione presso il proprio Ateneo di appartenenza. Al riguardo, poiche' l'art. 2, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000 e l'art. 6 del bando di concorso sanciscono la esclusione dalla procedura per i candidati che, nel caso in cui il bando di concorso preveda un numero massimo di pubblicazioni (didattiche e/o scientifiche) da inviare, abbiano inviato un numero di pubblicazioni superiore a quello indicato nel bando di concorso, al fine di non incorrere nella sanzione ora indicata (nell'art. 1 del presente decreto rettorale) si raccomanda di controllare l'esistenza o meno del suddetto limite e di verificare con attenzione il rispetto dello stesso al momento della spedizione. Sui plichi contenenti le pubblicazioni devono essere indicati espressamente: l'Universita' che ha bandito la procedura, la facolta', la sigla, il nome del settore scientifico-disciplinare e la qualifica per la quale si intende concorrere, nonche' nome, cognome e recapito concorsuale. Il mancato invio delle pubblicazioni alla sede della facolta', dipartimento o istituto ove la commissione svolgera' i suoi lavori entro il termine prescritto non equivale a rinuncia alla partecipazione alla procedura. Tuttavia, la commissione giudicatrice valutera' il candidato solo sulla base del curriculum e non potra', pertanto, valutare i lavori scientifici anche se personalmente conosciuti. Le commissioni giudicatrici non prenderanno in considerazione pubblicazioni difformi, o in edizione diversa, da quelle indicate nella domanda di partecipazione al concorso anche se il numero di quelle ricevute fosse conforme a quello indicato nel bando. Nessuno dei lavori scientifici inviati sara' restituito ai candidati da questa amministrazione; tuttavia i candidati potranno rientrare in possesso delle stesse, salvo eventuale contenzioso in atto, recandosi personalmente o a mezzo delegato presso la sede ove la commissione ha svolto i suoi lavori entro sei mesi dalla data del decreto di accertamento della regolarita' degli atti. Trascorso il suddetto termine, questa amministrazione potra' disporre liberamente del materiale non ritirato.