Art. 3.
    Ai  sensi  del  comma  16  dell'art. 3 del decreto del Presidente
della  Repubblica  n. 117/2000,  dalla  data  di  pubblicazione nella
Gazzetta  Ufficiale  del presente decreto di nomina delle commissioni
giudicatrici  decorrono  i  trenta  giorni  previsti  dall'art. 9 del
decreto-legge  21 aprile  1995, n. 120, convertito, con modificazioni
dalla  legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore,
da  parte  dei  candidati,  di  eventuali  istanze di ricusazione dei
commissari.  Decorso  tale  termine  e, comunque, dopo l'insediamento
della  commissione  non  sono  ammesse  istanze  di  ricusazione  dei
commissari.  Se  la  causa  di  ricusazione e' sopravvenuta, purche',
anteriore  alla  data  di  insediamento della commissione, il termine
decorre dalla data della sua insorgenza.