Art. 11. L'ammontare annuo dei contributi per l'accesso ai corsi e per la relativa frequenza e' di euro 516,46. I dottorandi titolari di borse di studio conferite dall'Universita', su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi.