Art. 11.
    L'ammontare  annuo dei contributi per l'accesso ai corsi e per la
relativa frequenza e' di euro 516,46.
    I    dottorandi   titolari   di   borse   di   studio   conferite
dall'Universita',  su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui
all'art. 4,   comma 3,   della  legge  3 luglio  1998,  n. 210,  sono
esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza
dei corsi.