Art. 8.
    I   candidati  saranno  ammessi  ai  corsi  secondo  l'ordine  di
graduatoria  fino  alla  concorrenza  del  numero  dei  posti messi a
concorso  per  ogni  corso di dottorato. I candidati ammessi al corso
decadono  qualora  non  esprimano la loro accettazione entro quindici
giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso. In corrispondenza
di  eventuali  rinunce  degli  aventi  diritto  prima dell'inizio del
corso,  subentreranno  altrettanti  candidati  secondo l'ordine della
graduatoria.  In  caso  di utile collocamento in piu' graduatorie, il
candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.