Art. 2.
    Ai  sensi  dell'art. 5  dei  bandi  di valutazione comparativa, i
candidati,  entro  trenta  giorni  dalla  pubblicazione  del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale, sono tenuti ad inviare al magnifico
rettore  dell'Universita'  di  Pisa,  lungarno Pacinotti n. 44 - Pisa
tutti  i  titoli  contenuti  nell'elenco di cui all'art. 4 lettera b)
degli  stessi  bandi  e,  tra  le pubblicazioni presenti nel relativo
elenco,  quelle che i candidati ritengono piu' significative ed utili
ai fini della valutazione comparativa.
    Sui  plichi  contenenti i titoli e le pubblicazioni devono essere
indicati  chiaramente:  il  codice del bando, la sigla ed il nome del
settore  scientifico-disciplinare,  la  qualifica  per  la  quale  si
intende  concorrere,  il  numero  dei  posti, nonche' nome, cognome e
recapito scelto ai fini delle valutazioni comparative.
    Ai  sensi  dell'art. 7  degli stessi bandi i componenti designati
dalle  facolta',  entro  lo  stesso  termine  di cui al comma 1, sono
tenuti   ad   effettuare  la  prima  convocazione  della  commissione
giudicatrice  che  si  terra'  comunque  decorso il termine di trenta
giorni di cui sopra nel corso della quale provvedono a:
      1. eleggere il presidente e il segretario verbalizzante;
      2.  stabilire  i  criteri  e  le  modalita'  di valutazione dei
candidati.