Art. 2. Ai sensi dell'art. 5 dei bandi di valutazione comparativa, i candidati, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, sono tenuti ad inviare al magnifico rettore dell'Universita' di Pisa, lungarno Pacinotti n. 44 - Pisa tutti i titoli contenuti nell'elenco di cui all'art. 4 lettera b) degli stessi bandi e, tra le pubblicazioni presenti nel relativo elenco, quelle che i candidati ritengono piu' significative ed utili ai fini della valutazione comparativa. Sui plichi contenenti i titoli e le pubblicazioni devono essere indicati chiaramente: il codice del bando, la sigla ed il nome del settore scientifico-disciplinare, la qualifica per la quale si intende concorrere, il numero dei posti, nonche' nome, cognome e recapito scelto ai fini delle valutazioni comparative. Ai sensi dell'art. 7 degli stessi bandi i componenti designati dalle facolta', entro lo stesso termine di cui al comma 1, sono tenuti ad effettuare la prima convocazione della commissione giudicatrice che si terra' comunque decorso il termine di trenta giorni di cui sopra nel corso della quale provvedono a: 1. eleggere il presidente e il segretario verbalizzante; 2. stabilire i criteri e le modalita' di valutazione dei candidati.