Art. 3.
    Ai sensi del comma 6 dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica   n. 117/2000,   l'inosservanza   del  limite  massimo  di
pubblicazioni  che  i candidati possono presentare per le valutazioni
comparative  indicate  da questo decreto e gia' previste dai bandi di
valutazione  comparativa,  comporta  l'esclusione del candidato dalla
procedura.
    Il  mancato  invio  dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei
candidati  e' considerato esplicita e definitiva manifestazione della
volonta' di rinunciare alla valutazione comparativa.