Art. 3. Ai sensi del comma 6 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, l'inosservanza del limite massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare per le valutazioni comparative indicate da questo decreto e gia' previste dai bandi di valutazione comparativa, comporta l'esclusione del candidato dalla procedura. Il mancato invio dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati e' considerato esplicita e definitiva manifestazione della volonta' di rinunciare alla valutazione comparativa.