Art. 2. Ai sensi dell'art. 4 del bando relativo alla procedura di valutazione comparativa citato nelle premesse, il componente designato dalla facolta' e' tenuto ad effettuare la prima convocazione della commissione giudicatrice nel corso della quale provvede a stabilire i criteri di massima e le modalita' di valutazione dei candidati che verranno pubblicizzati almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione.