Art. 6.
    Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 16 del decreto del
Presidente  della Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione
nella  Gazzetta  Ufficiale  del  decreto  rettorale  di  nomina della
commissione  giudicatrice decorre il termine previsto dall'art. 9 del
decreto-legge  21 aprile  1955, n. 120, convertito con modificazioni,
dalla  legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore,
da  parte  dei  candidati,  di  eventuali  istanze di ricusazione dei
commissari.
    Decorso  tale  termine  e,  comunque,  dopo  l'insediamento della
commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari