Art. 5. Commissione giudicatrice Le commissioni giudicatrici incaricate della valutazione comparativa dei candidati sono nominate con decreto del rettore, sentito il collegio dei docenti, e composte da tre membri effettivi e da due supplenti scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo confermati anche di altri atenei italiani e stranieri esperti nelle discipline afferenti alle aree scientifiche cui si riferisce il corso. Alla commissione possono essere aggiunti non piu' di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca. La nomina di tali esperti e' obbligatoria nel caso di convenzioni con soggetti pubblici o privati, finalizzate al finanziamento delle borse di studio. La commissione nomina al proprio interno il presidente e il segretario.