Art. 8. Borse di studio L'importo annuale della borsa di studio e' di euro 10.561,54 assoggettabile al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata secondo la normativa vigente. Le borse di studio sono assegnate previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria, formulata dalla commissione giudicatrice. A parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 9 giugno 1997. Le borse di studio vengono assegnate dalla commissione in relazione alla posizione del candidato nella graduatoria generale di merito tenendo conto anche delle preferenze espresse dal candidato stesso. Il pagamento della borsa di studio viene effettuato in rate bimestrali posticipate. Per i periodi di studio all'estero, concordati con il collegio dei Docenti, l'importo della borsa di studio e' aumentato del 50%. I soggiorni all'estero non possono eccedere la meta' dell'intera durata del dottorato. Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare, con soggiorni all'estero, le attivita' di ricerca del dottorando. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta. I vincitori di borsa di studio finanziata da enti esterni sono tenuti ad informarsi all'atto dell'accettazione della borsa su eventuali particolari condizioni previste dalla Convenzione con l'Ente finanziatore. Le borse sono confermate con il passaggio dei dottorandi all'anno successivo, salvo motivata delibera contraria del collegio dei Docenti. La rinuncia del dottorando alla prosecuzione del corso comporta la revoca della borsa con l'obbligo di restituzione dei ratei gia' percepiti e relativi all'anno per il quale e' stato emesso il provvedimento. I contributi per l'accesso e la frequenza, se previsti, e la tassa regionale non sono rimborsabili. Al dottorando, nei limiti stabiliti dal consiglio d'amministrazione, spettano rimborsi per: 1. Partecipazione a corsi specialistici, convegni e congressi: a) pagamento delle spese di iscrizione; b) rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio. 2. Mobilita' tra sede amministrativa e sedi consorziate o altre sedi indicate dal coordinatore: a) rimborso delle spese di viaggio; b) contributo per le spese dei vitto e/o alloggio. 3. Periodi di studio o di ricerca all'estero: a) rimborso del biglietto aereo a/r per la classe economica.