Art. 8.

                           Borse di studio

    L'importo  annuale  della  borsa  di  studio e' di euro 10.561,54
assoggettabile   al  contributo  previdenziale  I.N.P.S.  a  gestione
separata  secondo  la  normativa  vigente.  Le  borse  di studio sono
assegnate   previa  valutazione  comparativa  del  merito  e  secondo
l'ordine   definito   nella  relativa  graduatoria,  formulata  dalla
commissione  giudicatrice. A parita' di merito prevale la valutazione
della  situazione  economica  determinata  ai  sensi  del decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  30 aprile 1997, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 9 giugno 1997.
    Le  borse  di  studio  vengono  assegnate  dalla  commissione  in
relazione  alla posizione del candidato nella graduatoria generale di
merito  tenendo  conto  anche delle preferenze espresse dal candidato
stesso.
    Il  pagamento  della  borsa  di  studio  viene effettuato in rate
bimestrali posticipate.
    Per  i  periodi  di studio all'estero, concordati con il collegio
dei  Docenti, l'importo della borsa di studio e' aumentato del 50%. I
soggiorni all'estero non possono eccedere la meta' dell'intera durata
del dottorato.
    Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di  studio a qualsiasi titolo conferite tranne con quelle concesse da
istituzioni  nazionali o straniere, utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, le attivita' di ricerca del dottorando.
    Chi  abbia  usufruito  di  una  borsa  di  studio per un corso di
dottorato  anche  per  un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.
    I  vincitori  di  borsa di studio finanziata da enti esterni sono
tenuti  ad  informarsi  all'atto  dell'accettazione  della  borsa  su
eventuali  particolari  condizioni  previste  dalla  Convenzione  con
l'Ente finanziatore.
    Le borse sono confermate con il passaggio dei dottorandi all'anno
successivo,  salvo  motivata  delibera  contraria  del  collegio  dei
Docenti.
    La  rinuncia  del dottorando alla prosecuzione del corso comporta
la  revoca  della  borsa con l'obbligo di restituzione dei ratei gia'
percepiti  e  relativi  all'anno  per  il  quale  e'  stato emesso il
provvedimento.   I  contributi  per  l'accesso  e  la  frequenza,  se
previsti, e la tassa regionale non sono rimborsabili.
    Al    dottorando,    nei    limiti    stabiliti   dal   consiglio
d'amministrazione, spettano rimborsi per:
    1. Partecipazione a corsi specialistici, convegni e congressi:
      a) pagamento delle spese di iscrizione;
      b) rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio.
    2.  Mobilita'  tra sede amministrativa e sedi consorziate o altre
sedi indicate dal coordinatore:
      a) rimborso delle spese di viaggio;
      b) contributo per le spese dei vitto e/o alloggio.
    3. Periodi di studio o di ricerca all'estero:
      a) rimborso del biglietto aereo a/r per la classe economica.