Art. 9.

               Contributi per l'accesso e la frequenza

    Il   contributo   per   l'accesso   e  la  frequenza  dovuto  per
l'iscrizione  ai  corsi  di  dottorato  di  ricerca  a  seconda delle
condizioni economiche possedute dallo studente nell'anno solare 2002,
e'  individuato sulla base dell'Indicatore della situazione economica
equivalente,  di  cui  al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e
successive  modificazioni  ed  integrazioni con le modalita' previste
dalla  delberazione  del  consiglio  di amministrazione del 20 maggio
2003:
    Fascia C compresa tra euro 14.000,01 e euro 16.800,00
    Per redditi inferiori alla fascia C il contributo per l'accesso e
la  frequenza e' fissato in euro 1.033,00. Per redditi superiori alla
fascia C  il  contributo  per  l'accesso e la frequenza e' fissato in
euro 1.550,00.
    Sono  esonerati  preventivamente dal pagamento del contributo per
l'accesso  e la frequenza dei corsi i dottorandi titolari di borse di
studio conferite sui seguenti finanziamenti:
      fondi  ripartiti  dai  decreti  del Ministro di cui all'art. 4,
comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210;
      fondi dell'Universita' di Bergamo;
      fondi delle Universita' consorziate.
    Sono   inoltre   esonerati   preventivamente  dal  pagamento  del
contributo  per  l'accesso  e  la  frequenza  dei  corsi i dottorandi
vincitori di posti senza borsa inclusi quelli assegnati a beneficiari
di assegni di ricerca.
    Nel  caso di borse di studio finanziate in base a convenzioni con
soggetti  pubblici  o  privati  il  contributo  per  l'accesso  e  la
frequenza  e'  a  carico  dell'ente  finanziatore se non diversamente
indicato.
    Tutti i dottorandi sono tenuti al pagamento della tassa regionale
per  il  diritto  allo  studio  pari  a  euro 100,00  salvo ulteriori
determinazioni della regione Lombardia.