IL PRESIDENTE Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364; Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214; Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077; Vista la legge 2 aprile 1979, n. 97; Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103; Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312; Vista la legge 7 maggio 1981, n. 180; Vista la legge 22 aprile 1985, n. 152; Vista la legge 13 aprile 1988, n. 117; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370; Viste le leggi 14 gennaio 1994, numeri 19 e 20; Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 24 febbraio 1997, n. 27; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, ed in particolare l'art. 1; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289; Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3; Vista la deliberazione assunta dal Consiglio di Presidenza nell'adunanza del 24-25 giugno 2003; Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, ed in particolare l'art. 13, commi 3 e 4; Decreta: Art. 1. 1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a trenta posti di referendario, di cui sei posti sono riservati ai candidati appartenenti alla categoria indicata alla lettera e) del successivo art. 2 in possesso, oltre che del diploma di laurea in giurisprudenza, anche del diploma di laurea in scienze economico-aziendali o in scienze dell'economia o di altro titolo di studio equipollente. 2. I posti riservati ai sensi del precedente comma, qualora non utilizzati, saranno conferiti agli idonei. 3. I vincitori che conseguiranno la nomina saranno assegnati nelle sezioni e nelle procure regionali della Corte dei conti, con esclusione di quelle aventi sede in Roma, e dovranno permanere, per almeno cinque anni, nell'ufficio di prima assegnazione.