Art. 10. 1. I certificati di cui al n. 2) dell'art. 8 ed ai numeri 1), 4), 5), 6) ed 8) dell'art. 9 debbono essere di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella in cui il concorrente riceva l'invito a produrli. 2. I documenti di cui agli articoli 7, 8 e 9 debbono essere conformi alle prescrizioni delle norme sul bollo.