Art. 12. 1. Sono ammessi a sostenere le prove di esame i candidati giudicati meritevoli per le doti di capacita' e rendimento dimostrati, per incarichi eventualmente ricoperti, per titoli di cultura posseduti, per studi elaborati e pubblicati in materie relative alle funzioni svolte o concernenti i compiti istituzionali della Corte dei conti. 2. A tal fine la commissione, previa determinazione dei criteri di massima, procede preliminarmente, per ciascun candidato, all'esame dei titoli, per la cui valutazione complessiva ogni commissario dispone di dieci punti. 3. Non puo' partecipare alle prove di esame il candidato che non abbia ottenuto almeno venticinque punti nella valutazione complessiva dei titoli.