Art. 12.
    1.  Sono  ammessi  a  sostenere  le  prove  di  esame i candidati
giudicati   meritevoli   per   le  doti  di  capacita'  e  rendimento
dimostrati,  per  incarichi  eventualmente  ricoperti,  per titoli di
cultura  posseduti,  per  studi  elaborati  e  pubblicati  in materie
relative  alle  funzioni svolte o concernenti i compiti istituzionali
della Corte dei conti.
    2.  A  tal fine la commissione, previa determinazione dei criteri
di massima, procede preliminarmente, per ciascun candidato, all'esame
dei  titoli,  per  la  cui  valutazione  complessiva ogni commissario
dispone di dieci punti.
    3.  Non puo' partecipare alle prove di esame il candidato che non
abbia ottenuto almeno venticinque punti nella valutazione complessiva
dei titoli.