Art. 13.
    1.  L'esame  consta,  secondo  il  programma  annesso al presente
decreto, di quattro prove scritte e di una prova orale.
    2.  Nella  Gazzetta Ufficiale - 4ยช serie speciale - del 20 aprile
2004  verra'  data comunicazione dei giorni, dell'ora e della sede in
cui avranno luogo le prove scritte.
    3.  Ai  candidati  ammessi a sostenere le prove scritte non sara'
data  comunicazione  alcuna;  pertanto,  coloro che non abbiano avuto
notizia  dell'esclusione dal concorso, per difetto di requisiti o per
non  aver  raggiunto  almeno  venticinque punti nella valutazione dei
titoli   operata   dalla  commissione  esaminatrice,  sono  tenuti  a
presentarsi,  nei giorni e nell'ora indicati nella Gazzetta Ufficiale
di  cui  al  secondo  comma  del presente articolo, presso la sede di
esame per sostenere le prove scritte.
    4.  Durante  le  prove  scritte  sara'  consentita  ai  candidati
soltanto la consultazione di codici, leggi ed altri atti normativi in
edizione  senza  note  o richiami dottrinali e giurisprudenziali, che
siano  stati preventivamente consegnati alla commissione esaminatrice
e da questa verificati.
    5.  I  candidati che intendano avvalersi della facolta' di cui al
comma  4  debbono consegnare i testi che desiderino consultare presso
la  sede  in  cui  si svolgeranno le prove scritte, alle ore 9,30 del
giorno  precedente  l'inizio delle prove, curando che sulla copertina
di  ciascuno dei testi sia applicato, in maniera da lasciare visibile
il   titolo,   un   foglietto  contenente,  in  caratteri  leggibili,
l'indicazione  del  proprio  nome  e cognome. I testi dovranno essere
accompagnati  da  un  elenco,  nel  quale  saranno indicate, oltre ai
titoli  degli  stessi, le generalita' del candidato e dovranno essere
contenuti  in  appositi  contenitori  o  borse  al  fine  di  evitare
possibili smarrimenti.
    6.  Per  essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento.
    7.  Si applicano le norme relative al concorso per l'accesso alla
magistratura  ordinaria  di cui all'art. 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617 ed all'art. 1 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  7 febbraio  1949,  n.  28,  per quanto
concerne  il raggruppamento in unica busta delle buste contenenti gli
elaborati dello stesso candidato, l'esame nella medesima seduta degli
elaborati  stessi  e  l'assegnazione  contemporanea  a  ciascuno  del
singolo punteggio.
    8.  I  candidati  che  conseguano  l'ammissione  alla prova orale
riceveranno  la  relativa  comunicazione,  con l'indicazione del voto
riportato  in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima
di quello in cui dovranno sostenere la prova orale.