Art. 15. 1. La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte. 2. Nel termine di dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria e' ammesso, per questioni di preferenza, ricorso al presidente della Corte dei conti, il quale decide, previa deliberazione del consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.