Art. 16. 1. I vincitori saranno nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio di Presidenza. 2. I vincitori, ai fini dell'assegnazione della sede, hanno diritto di scelta, secondo l'ordine di graduatoria del concorso, fra i posti di funzione disponibili individuati dal Consiglio di Presidenza. 3. Coloro che, al momento della nomina, risultino residenti da almeno due anni in un comune della regione ove ha sede l'ufficio richiesto, con esclusione della regione Lazio, e che siano disponibili a permanere nell'ufficio per un periodo non inferiore a cinque anni, hanno la precedenza nell'assegnazione in deroga all'ordine di graduatoria.