Art. 2.
    1. Possono partecipare al concorso gli appartenenti alle seguenti
categorie:
      a) i  magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito
la nomina a magistrato di tribunale;
      b) i procuratori dello Stato alla seconda classe di stipendio;
      c) i   magistrati   militari   di   tribunale  e  i  magistrati
amministrativi;
      d) gli  avvocati  iscritti  nel  relativo albo professionale da
almeno cinque anni;
      e) i   dipendenti   delle   amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'art. 1,  comma  2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nonche'  i  dipendenti dei due rami del Parlamento e del Segretariato
generale  della  Presidenza  della  Repubblica  muniti  di  laurea in
giurisprudenza   con   qualifica  dirigenziale  o  appartenenti  alle
posizioni  funzionali  per  l'accesso  alle  quali  e'  richiesto  il
possesso  del diploma di laurea, con almeno cinque anni di anzianita'
anche complessiva nella qualifica o posizione funzionale.