Art. 6. 1. Alla domanda devono essere allegati: 1) un curriculum, corredato dei titoli necessari ai fini della valutazione di cui al successivo art. 12, nel quale sono indicati gli studi compiuti, gli esami superati, i titoli conseguiti, i servizi prestati, le funzioni svolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attivita' (scientifica, didattica, pubblicistica) eventualmente esercitata; 2) certificato, rilasciato dalla competente universita', attestante le votazioni riportate nei singoli esami e nell'esame finale di laurea; 3) copia dello stato matricolare civile a data recente per i candidati appartenenti alle categorie di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'art. 2; 4) certificato comprovante l'iscrizione nell'albo professionale degli avvocati per i candidati appartenenti alla categoria di cui alla lettera d) dell'art. 2. 2. Verranno comunque prese in considerazione le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3. I candidati di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente art. 2 hanno facolta' di esibire i propri lavori giudiziari, corredati di dichiarazione del competente ufficio di cancelleria o segreteria che ne attesti l'avvenuto deposito e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni. 4. I candidati di cui alla lettera e) del precedente art. 2 hanno facolta' di esibire i lavori originali elaborati per il servizio da essi prestato, corredati di dichiarazione rilasciata dal competente organo dell'amministrazione di appartenenza, che ne attesti l'autenticita'. 5. Tutti i candidati possono esibire pubblicazioni che siano in regola con le norme contenute nella legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni. 6. I candidati che hanno inoltrato domanda di partecipazione a precedenti concorsi a referendario della Corte dei conti possono fare riferimento ai titoli gia' presentati negli ultimi tre anni, eccezion fatta per lo stato matricolare che comunque deve essere a data recente. 7. Non e' ammesso il riferimento a documenti in possesso di altre amministrazioni.