Art. 13.

                             R i n v i o

    Per  quanto  non previsto dal presente bando, valgono, sempreche'
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nei  decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e
3 maggio  1957,  n. 686,  e  nelle successive norme di integrazione e
modificazione,   nel   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
28 dicembre  1970, n. 1077, nel decreto ministeriale 20 maggio 1983 e
nella  legge 29 gennaio 1986, n. 23, nel decreto del Presidente della
Repubblica  9 maggio 1994, n. 487, e successive norme di integrazione
e modificazione.
      Trieste, 2 settembre 2003
                        Il direttore amministrativo: Zotta Vittur