Art. 2. Requisiti per l'ammissione Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) titolo di studio: diploma d'istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale; b) eta' non inferiore agli anni 18; c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica); tale requisito non e' richiesto per i cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea; d) godimento dei diritti politici; e) idoneita' fisica all'impiego; f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare. Non possono prendere parte al concorso coloro i quali siano esclusi dall'elettorato politico attivo, nonche' coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono possedere i seguenti requisiti: a) titolo di studio equipollente a quello richiesto per i cittadini italiani; b) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; c) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; d) avere adeguata conoscenza della lingua italiana. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti puo' essere disposta in qualsiasi momento con provvedimento motivato. L'amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.