Art. 2.

                     Requisiti per l'ammissione

    Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti:
      a) titolo di studio: diploma d'istruzione secondaria di secondo
grado di durata quinquennale;
      b) eta' non inferiore agli anni 18;
      c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non appartenenti alla Repubblica); tale requisito non e'
richiesto  per  i  cittadini  di  uno  degli Stati membri dell'Unione
europea;
      d) godimento dei diritti politici;
      e) idoneita' fisica all'impiego;
      f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.
    Non  possono  prendere  parte  al  concorso  coloro i quali siano
esclusi  dall'elettorato  politico  attivo,  nonche' coloro che siano
stati  destituiti  o  dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica
amministrazione  per  persistente  insufficiente  rendimento,  ovvero
siano  stati  dichiarati  decaduti  da  un  impiego statale, ai sensi
dell'art.  127,  primo  comma,  lettera  d),  del  testo  unico delle
disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impiegati civili dello
Stato,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3.
    I   cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  devono
possedere i seguenti requisiti:
      a) titolo  di  studio  equipollente  a  quello  richiesto per i
cittadini italiani;
      b) godere  dei  diritti  civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
      c) essere  in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza  italiana,  di  tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
      d) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
    I  requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti  alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
    I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
    L'esclusione  dal  concorso  per difetto dei requisiti prescritti
puo' essere disposta in qualsiasi momento con provvedimento motivato.
    L'amministrazione  garantisce  parita'  e  pari  opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.