Art. 3.

          Presentazione della domanda - Termini e modalita'

    Le  domande  di ammissione, redatte sul prestampato allegato o su
carta   semplice   contenente   tutte  le  dichiarazioni  prescritte,
indirizzate  al  direttore amministrativo della Scuola internazionale
superiore  di  studi  avanzati  -  via Beirut n. 2/4 - 34014 Trieste,
devono  pervenire  entro  il  termine perentorio di trenta giorni che
decorre  dal  giorno  successivo  di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    Le  domande  di ammissione al concorso si considerano prodotte in
tempo  utile  anche  se  spedite  a  mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a
data dell'ufficio postale accettante.
    Saranno  accettate  anche  le  istanze  che  perverranno entro il
suddetto termine tramite fax (n. 0403787240) alle quali dovra' essere
allegata  copia  di  un  documento  di  riconoscimento  in  corso  di
validita'.
    Nella  domanda,  di  cui  si allega uno schema esemplificativo, i
candidati devono dichiarare:
      1) il concorso cui intendono partecipare;
      2)  cognome  e  nome  (le aspiranti coniugate dovranno indicare
nell'ordine:  il cognome da nubile, il nome proprio ed il cognome del
marito);
      3) la data ed il luogo di nascita;
      4)  di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di
quella di uno degli Stati membri dell'Unione europea; sono equiparati
ai cittadini dello Stato italiano gli appartenenti alla Repubblica;
      5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi  della  mancata iscrizione o dell'avvenuta cancellazione dalle
liste medesime;
      6)  le  eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa  amnistia,  indulto,  condono  o  perdono  giudiziale)  ed i
procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;
      7)  il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso,
di  cui  sono in possesso con l'indicazione dell'anno e dell'istituto
di conseguimento;
      8)  la  posizione  rivestita  per  quanto concerne gli obblighi
militari;
      9)    gli   eventuali   servizi   prestati   presso   pubbliche
amministrazioni  e  le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
impiego pubblico;
      10) il possesso dell'idoneita' fisica all'impiego;
      11)   i   titoli  di  preferenza  eventualmente  posseduti  e/o
eventuali   titoli  di  precedenza  di  cui  alla  legge  n. 68/1999,
articoli 1 e 16;
      12) la propria attuale residenza e l'indirizzo, con il relativo
codice  di  avviamento  postale,  al  quale  si  chiede  che  vengano
effettuate  le  eventuali  comunicazioni,  impegnandosi  a  segnalare
tempestivamente le eventuali variazioni.
    I   cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  devono
dichiarare,  altresi',  di godere dei diritti civili e politici anche
nello  Stato  di  appartenenza  o di provenienza, ovvero i motivi del
mancato  godimento  e  di  avere  adeguata  conoscenza  della  lingua
italiana.
    I candidati portatori di handicap (ex legge n. 104/1992) dovranno
far  esplicita  richiesta  nella  domanda  dell'ausilio necessario in
relazione   al   proprio   handicap,  nonche'  segnalare  l'eventuale
necessita'  di  tempi  aggiuntivi  per  l'espletamento delle prove da
documentarsi  entrambi a mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla
struttura  sanitaria  pubblica  competente  per  territorio, ai sensi
degli articoli 4 e 20 della legge n. 104/1992.
    Le  mancate  dichiarazioni  relativamente ai punti 6 e 9 verranno
considerate  come il non aver riportato condanne penali e il non aver
precedenti  penali  in  corso ed il non aver prestato servizio presso
pubbliche amministrazioni.
    Non si terra' conto delle domande presentate o spedite a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito ne'
di  quelle pervenute via fax oltre il termine citato. Del pari non si
terra'   conto  delle  domande  che  non  contengano  le  indicazioni
precisate  nel  presente  articolo:  l'omissione  anche  di  una sola
dichiarazione comporta l'esclusione dell'aspirante dal concorso.
    L'amministrazione   non  assume  alcuna  responsabilita'  per  la
dispersione  di  comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito  da  parte  del  concorrente  o  tardiva  comunicazione  del
cambiamento  dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi  postali  o  telegrafici  o  comunque  imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
    Ai  sensi  dell'art. 10  della  legge 31 dicembre 1996, n. 675, i
dati  forniti  dai  candidati  tramite  istanza formeranno oggetto di
trattamento nel rispetto della normativa suddetta e degli obblighi di
riservatezza  per  provvedere agli adempimenti connessi all'attivita'
concorsuale.