Art. 9.
               Stipulazione del contratto individuale
                 di lavoro e assunzione in servizio
    I  vincitori  del concorso sono assunti in prova, con contratto a
tempo   determinato  di  sessanta  mesi,  mediante  stipulazione  del
contratto   individuale  di  lavoro,  nella  categoria  C,  posizione
economica  C1  -  area  tecnica,  tecnico-scientifica ed elaborazione
dati,  nel ruolo del personale tecnico-amministrativo dell'I.N.A.F. -
Osservatorio  Astronomico  di  Roma  per  le  esigenze della Stazione
Osservativa di Campo Imperatore.
    Gli   stessi  vincitori  saranno  invitati  a  presentare  o  far
pervenire  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di ricevimento, entro
trenta  giorni  dalla  stipula  del  contratto, il certificato medico
attestante  l'idoneita'  fisica all'impiego di cui al presente bando.
La  mancata  presentazione  della suddetta documentazione nei termini
indicati,  comportera'  la  risoluzione  del rapporto d'impiego a far
data dalla stipula del contratto individuale d'impiego.
    Il  certificato  medico,  di  data  non  anteriore a sei mesi dal
termine  fissato  nella  richiesta  di  presentazione  dei documenti,
rilasciato  da un medico dell'azienda sanitaria locale competente per
territorio  o da un medico militare in servizio permanente effettivo,
deve  attestare  che  il  candidato  sia  fisicamente e psichicamente
idoneo  al  servizio  continuativo  ed  incondizionato all'impiego al
quale il concorso si riferisce.
    Nel  certificato,  completo  dei  dati anagrafici, debbono essere
precisati   gli   estremi  dell'attestato  comprovante  gli  eseguiti
accertamenti  sierologici del sangue ed effettuati presso un istituto
o un laboratorio autorizzato.
    Qualora  il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica,
il   certificato   deve  farne  menzione  con  la  dichiarazione  che
l'imperfezione   stessa   non   sia  tale  da  menomare  l'attitudine
dell'aspirante all'impiego stesso ed al normale e regolare rendimento
di lavoro.
    Qualora  il  candidato  sia  invalido, il certificato medico deve
essere   rilasciato   esclusivamente  dalla  A.S.L.  di  appartenenza
dell'aspirante  e  contenere un'esatta descrizione della natura e del
grado  di  invalidita',  nonche'  una  descrizione  delle  condizioni
attuali  risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che
l'invalido  non ha perduto la capacita' lavorativa e che egli, per la
natura  ed  il  grado della menomazione, non puo' arrecare danno alla
salute  ed  alla  incolumita' dei compagni di lavoro e alla sicurezza
degli  impianti  ed,  inoltre, che il suo stato fisico e' compatibile
con l'esercizio delle funzioni da svolgere.
    La  capacita'  lavorativa  dei candidati portatori di handicap e'
accertata  dalla commissione di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio
1992, n. 104.
    L'Amministrazione  ha,  comunque,  la  facolta'  di  sottoporre a
visita medica di controllo i candidati vincitori del concorso.
    Nello  stesso  termine  di  giorni  trenta, i candidati vincitori
devono   altresi'   comprovare,   producendo  apposite  dichiarazioni
sostitutive   di   certificazioni,   il  possesso  dei  requisiti  di
ammissione indicati all'art. 4, inoltre assenza di incompatibilita' e
cumulo di impieghi di cui all'art. 53 del Testo unico 165/2001.
    L'Amministrazione  provvede ad effettuare idonei controlli, anche
a  campione,  sulla  veridicita'  delle dichiarazioni sostitutive, ai
sensi  della  normativa  richiamata.  Qualora  dal  controllo dovesse
emergere  la  non  veridicita'  del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante   decade   dai   benefici  conseguiti  sulla  base  della
dichiarazione  non  veritiera, fermo restando quanto previsto da tale
normativa in materia di sanzioni penali per false dichiarazioni.
    Scaduto  il  termine  di  giorni  trenta  previsto  dal  presente
articolo  e fatta salva la possibilita' di una proroga dello stesso a
richiesta  dell'interessato  nel  caso di comprovato impedimento, non
puo'  darsi  luogo  alla  stipulazione  del  contratto individuale di
lavoro ed il candidato stesso e' dichiarato rinunciatario.
    Il  periodo  di prova ha una durata di tre mesi e non puo' essere
prorogato o rinnovato alla scadenza.
    Decorsa  la  meta'  del  periodo  di  prova, nel restante periodo
ciascuna  delle parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi momento
senza   obbligo  di  preavviso  ne'  di  indennita'  sostitutiva  del
preavviso  fatti salvi i casi di sospensione previsti dai commi 3 e 4
dell'art. 17 del CCNL del 9 agosto 2000 del comparto Universita'.
    Decorso  il  periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato
in   servizio  e  gli  viene  riconosciuta  l'anzianita'  dal  giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti.