Art. 2. Requisiti per l'ammissione al concorso pubblico Per l'ammissione alla procedura concorsuale di cui all'art. 1 e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana, ovvero, in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 1994, n. 174, cittadinanza di altro stato membro dell'Unione europea; b) godimento dei diritti politici; c) diploma di laurea in economia e commercio o giurisprudenza o titolo equipollente a tutti gli effetti di legge ed abilitazione all'esercizio della professione di avvocato o dottore commercialista ovvero diploma di laurea in economia e commercio o giurisprudenza o titolo equipollente a tutti gli effetti di legge e specifica qualificazione professionale maturata per almeno quattro anni di esperienza di lavoro documentata, con svolgimento di compiti di ragioneria e con funzione di responsabilita' e coordinamento di piu' unita' lavorative, presso enti o amministrazioni pubbliche o private. La laurea conseguita all'estero e' considerata utile purche' riconosciuta equipollente ad uno dei diplomi di laurea italiani; a tal fine la domanda di ammissione al concorso deve essere corredata dal provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa vigente, con l'indicazione della scala di valutazione utilizzata per l'attribuzione del voto; d) idoneita' fisica e psichica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego. L'amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso in base alla normativa vigente; e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari. I cittadini di stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia devono altresi' essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti: 1) godimento dei diritti politici anche nello Stato di appartenenza; 2) adeguata conoscenza della lingua italiana. I requisiti prescritti dal presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Non possono accedere all'impiego: 1) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo; 2) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; L'amministrazione puo' disporre in qualunque momento, con decreto motivato del direttore dell'INAF-OAB, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. L'ammissione al concorso avviene con riserva di accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati.