Art. 2.
           Requisiti per l'ammissione al concorso pubblico
    Per  l'ammissione alla procedura concorsuale di cui all'art. 1 e'
richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
      a) cittadinanza  italiana,  ovvero, in applicazione del decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  7 febbraio 1994,
n. 174, cittadinanza di altro stato membro dell'Unione europea;
      b) godimento dei diritti politici;
      c) diploma di laurea in economia e commercio o giurisprudenza o
titolo  equipollente  a  tutti  gli  effetti di legge ed abilitazione
all'esercizio  della professione di avvocato o dottore commercialista
ovvero  diploma  di laurea in economia e commercio o giurisprudenza o
titolo  equipollente  a  tutti  gli  effetti  di  legge  e  specifica
qualificazione  professionale  maturata  per  almeno  quattro anni di
esperienza  di  lavoro  documentata,  con  svolgimento  di compiti di
ragioneria  e con funzione di responsabilita' e coordinamento di piu'
unita' lavorative, presso enti o amministrazioni pubbliche o private.
    La  laurea  conseguita  all'estero  e'  considerata utile purche'
riconosciuta  equipollente  ad  uno dei diplomi di laurea italiani; a
tal  fine  la domanda di ammissione al concorso deve essere corredata
dal    provvedimento    di    riconoscimento   dell'equipollenza   al
corrispondente  titolo  di  studio  italiano  in  base alla normativa
vigente,  con l'indicazione della scala di valutazione utilizzata per
l'attribuzione del voto;
      d) idoneita'  fisica  e  psichica  al  servizio continuativo ed
incondizionato  all'impiego.  L'amministrazione  ha  la  facolta'  di
sottoporre  a  visita  medica di controllo i vincitori di concorso in
base alla normativa vigente;
      e) essere  in  regola  con  le  norme  concernenti gli obblighi
militari.
    I   cittadini   di   stati  membri  dell'Unione  europea  diversi
dall'Italia devono altresi' essere in possesso dei seguenti ulteriori
requisiti:
      1)   godimento  dei  diritti  politici  anche  nello  Stato  di
appartenenza;
      2) adeguata conoscenza della lingua italiana.
    I  requisiti  prescritti  dal  presente  articolo  devono  essere
posseduti   alla   data   di   scadenza  del  termine  utile  per  la
presentazione delle domande di ammissione al concorso.
    Non possono accedere all'impiego:
      1) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo;
      2)  coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso  una  pubblica  amministrazione  per persistente insufficiente
rendimento,  ovvero  siano  stati  dichiarati  decaduti da un impiego
statale,  ai  sensi  dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo
unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli impiegati
civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
    L'amministrazione puo' disporre in qualunque momento, con decreto
motivato  del  direttore dell'INAF-OAB, l'esclusione dal concorso per
difetto dei requisiti prescritti.
    L'ammissione  al concorso avviene con riserva di accertamento del
possesso dei requisiti dichiarati dai candidati.